INVESTIMENTI ON-LINE: AVVERTENZE PER L’USO

Recentemente, le istituzioni finanziarie stanno facendo sempre più uso di Internet per la vendita di strumenti finanziari accanto ai consueti canali di distribuzione. Allo stesso tempo, la diffusione di Internet e degli strumenti per accedere ad esso con estrema facilità e rapidità, espone all’offerta di strumenti di investimento una platea di utenti sempre più vasta e variegata.

Tale fenomeno non ha mancato di produrre talune preoccupazioni per il rischio di decisioni avventate e alla leggera (data l’immediatezza del legame che si crea tra emittenti/intermediari e pubblico e l’autonomia con cui gli investitori possono formare la propria decisione di investimento) prese dagli investitori propiziati da strategie promozionali e di vendita degli offerenti spesso aggressive.

Queste preoccupazioni si sono tradotte a livello regolamentare in interventi volti a disciplinare, dal punto di vista strutturale, la modalità on-line di fare trading e, più di recente, dal punto di vista della tutela dell’investitore, ad allertare i risparmiatori sui profili di potenziale criticità derivanti dall’utilizzo di Internet per fini di investimento. E’ di pochi giorni fa, infatti, la pubblicazione da parte dell’ESMA (l’autorità centrale europea degli strumenti finanziari e dei mercati) di quelli che si prefiggono essere “consigli per l’uso” per l’investimento on-line da parte di investitori al dettaglio.

In particolare, l’ESMA consiglia di:

  1. 1.         essere consapevoli dei potenziali rischi insiti negli investimenti online.
  2. 2.         verificare se la società possiede le autorizzazioni necessarie.

Al riguardo, CONSOB chiarisce che se qualcuno propone un investimento, occorre verificare che sia un soggetto autorizzato. Nel nostro paese chi offre investimenti finanziari deve essere autorizzato a norma di legge, e questo costituisce un’importante tutela per i risparmiatori. L’autorizzazione, infatti, viene rilasciata solo in presenza dei requisiti richiesti e, una volta autorizzati, gli intermediari finanziari sono sottoposti ad una costante attività di vigilanza.

La suddetta verifica, peraltro, non risulta particolarmente impegnativa: le informazioni in mano alle autorità di vigilanza sono direttamente accessibili via internet o con i mezzi tradizionali di comunicazione. Di seguito si indicano i rispettivi indirizzi internet:

       società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane: sezione “Intermediari” del sito www.consob.it;

       banche italiane: www.bancaditalia.it/Funzioni di vigilanza/Vigilanza sulle banche;

       società di gestione del risparmio italiane: www.bancaditalia.it/Funzioni di vigilanza/Vigilanza sugli altri intermediari;

       intermediari finanziari: www.bancaditalia.it/Funzioni di vigilanza/Vigilanza sugli altri intermediari;

       banche di paesi comunitari: presso gli uffici della Banca d’Italia;

       imprese di investimento di paesi comunitari: sezione “Intermediari” del sito www.consob.it;

       banche extracomunitarie: presso gli uffici della Banca d’Italia;

       agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero del Tesoro: www.dgt.tesoro.it.

In generale, per trovare riscontro presso l’autorità nazionale competente, si può fare riferimento al collegamento http://www.esma.europa.eu/page/Investment-Firms

  1. 3.         diffidare dalle promesse di rendimenti elevate.

Nessuno dà nulla per nulla: infatti, alla promessa di alti rendimenti corrispondono di regola rischi molto elevati o, in alcuni casi, addirittura tentativi di truffa. Ad esempio, è meglio diffidare delle “catene di sant’antonio“, cioè quelle proposte che promettono guadagni legati alla successiva adesione di altri soggetti. In questo tipo di investimento, nel momento in cui le nuove adesioni non sono più sufficienti a pagare i rendimenti ai precedenti sottoscrittori, le strutture sono destinate al fallimento (come dimostrato dai noti precedenti).

  1. 4.         prestare attenzione a software che generano in maniera automatica transazioni per vostro conto.

Quando si usa Internet per investire senza ricevere consigli sui prodotti venduti, la società che utilizza il sito Internet per la vendita di tali prodotti è tenuta ad attivare delle procedure per verificare la conoscenza e l’esperienza dell’investitore (ad esempio, la compilazione di questionari sui tipi di servizi e prodotti con cui l’investitore ha familiarità, sulla natura, il volume e la frequenza delle transazioni precedenti). L’obiettivo principale di queste procedure è determinare il livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti e di verificare se si comprendono i rischi connessi al prodotto. Ciò permette alla società di giudicare se il prodotto sia o no adatto per un investitore ed eventualmente segnalarne la non appropriatezza.

Infine, si consiglia di (i) svolgere ricerche su Internet per trovare informazioni sulla società con cui s’intende operare per conoscere l’esperienza di altri investitori, delle organizzazioni dei consumatori o della stampa, (ii) di archiviare sempre copia della stampa delle transazioni on-line effettuate e (iii) di verificare le caratteristiche di sicurezza dei siti web.

Le suddette avvertenze, in quanto tali, non hanno valore legale vincolante per le parti coinvolte nell’investimento on-line. Tuttavia, si deve dar conto della rilevanza delle conseguenze che possono scaturire dalla mancata osservanza degli stessi.

Di facile intuizione è l’esposizione a perdite impreviste e sproporzionate rispetto alla capienza patrimoniale dell’investitore in caso di errata percezione del rischio o di scarsa comprensione dell’investimento. In tal caso, a prescindere da ogni eventuale responsabilità da prospetto, la sorte dei reclami, che con ogni probabilità saranno presentati nei confronti della società che offre l’investimento on-line, dipenderà molto dalla prova dell’inosservanza delle norme di condotta applicabile al servizio finanziario offerto, ivi inclusa la mancata adozione di adeguate procedure di verifica della posizione dell’investitore sul sito internet e dell’utilizzo di marketing material non conforme alle specifiche disposizioni applicabili in campo finanziario. Allo stesso modo, nel caso di truffe, si applicheranno le norme relative al risarcimento del danno derivante da reato e l’investitore dovrà attendere il verdetto dei giudici penali (e, se del caso, l’accertamento della responsabilità civile dell’autore del reato).

Ma ciò su cui l’ESMA, così come la CONSOB, pone l’accento è il caso dell’investimento concluso con società priva di autorizzazione a fornire servizi e attività d’investimento. In tal ipotesi, si ricade nella fattispecie dell’esercizio abusivo di attività riservata che comporta la nullità del contratto stipulato dall’investitore in quanto negozio contrario a norma imperativa (nella specie, la norma che richiede l’autorizzazione per poter prestare servizi di investimento). Come tale, il rischio è quello di perdere il denaro investito, indipendentemente dal risultato delle transazioni effettuate, che saranno ritenute appunto nulle. Né si avrà accesso ai regimi di protezione disponibili per gli investitori che operano con soggetti autorizzati e l’unica possibilità rimane quella di ottenere il risarcimento del danno per fatto illecito. Al riguardo, va però segnalato che, poiché tale rimedio mira a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato dalla ignoranza della causa di invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta e che non era nei suoi poteri conoscere, il risarcimento del danno risulta invocabile solo laddove l’investitore non sia stato in grado, con l’esercizio della ordinaria diligenza, di accertare agevolmente l’autorizzazione della società.

In tale ricostruzione, si inserisce ora l’avvertenza dell’ESMA che non solo attira l’attenzione degli investitori sull’importanza della verifica dell’autorizzazione della società che offre il servizio d’investimento on-line, ma rende anche facilmente disponibile l’elenco degli intermediari autorizzati: diventa ancora più ardua la prova di aver usato l’ordinaria diligenza nell’accertare l’esistenza di tale requisito di validità.